17 Giugno 2022

Anche a Prato il primo caso di una bambina registrata col doppio cognome

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto cadere l'obbligo di assegnare al nascituro solo il cognome paterno


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che impone ai figli l’assegnazione solo del cognome paterno, sono pienamente operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome. Norme che gli ufficiali di stato civile sono tenuti fin da subito ad applicare.
E anche a Prato si segnala il primo caso di una bambina per la quale i genitori hanno richiesto la registrazione con il doppio cognome.  La bambina ha padre italiano e madre straniera. I genitori hanno scelto di registrarla prima col cognome paterno aggiungendo quello materno.  Ma c’è anche chi resta legato alle tradizioni, come mostra il caso di una bambina (con entrambi i genitori italiani) per la quale è stato scelto in accordo di assegnare solo il cognome paterno, come previsto prima delle sentenza della Corte Costituzionale.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi di entrambi i genitori, che possono deciderne l’ordine. Di comune accordo – e solo in questo caso – i genitori possono attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
Qualora non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi la Corte Costituzionale ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice.
L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio adottato.
La sentenza della Corte Costituzionale si applicherà alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale.
In attuazione della sentenza costituzionale, l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine da loro concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione. Sempre che non ci sia l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno dei genitori.