Non fu abuso di posizione dominante quello messo in pratica da Estra nel negare al Comune di Prato la trasmissione di dati utili ad indire la gara unica per la distribuzione del gas metano. Lo afferma il Consiglio di Stato, che ha annullato la sanzione di 276.132 euro inflitta nel 2012 dall’Antitrust. In primo grado, il Tar del Lazio aveva già ridotto del 20% l’importo della multa. Ma adesso il verdetto del Consiglio di Stato dà in tutto e per tutto ragione ad Estra ed annulla la multa.
Nella sentenza, il collegio di giudici, presieduto da Giancarlo Montedoro, ripercorre le fasi salienti della guerra del gas, che videro contrapposte la giunta Cenni e la società pubblica all’epoca detentrice del servizio. Da una parte, l’amministrazione comunale, decisa a pubblicare la gara unica per affidare il servizio a Prato, dopo la liberalizzazione che sarebbe scattata il 1 gennaio 2011. Dall’altra parte Estra Spa ed Estra Reti, che spingevano per una gara di ambito, secondo linee soltanto tratteggiate dal legislatore nazionale nel periodo compreso fra il 2007 e il 2009.
Il Consiglio di Stato dà oggi ragione ad Estra: conviene sul quadro normativo incerto all’epoca dei fatti e riconosce che l’opposizione alla consegna dei dati richiesti dal Comune “rientravano in astratto nella lecita difesa del proprio patrimonio”. Estra dubitava della legittimità delle richieste del Comune ed ebbe ragione al Tar della Toscana nel dicembre 2010, salvo poi vedersi ordinare la trasmissione dei dati dal Consiglio di Stato il 27 maggio 2011.
Da quel momento Estra iniziò a fornire collaborazione al Comune, inviando i dati richiesti in due momenti, a fine giugno 2011 e dopo sei mesi, il 24 novembre 2011. Una tempistica che il Consiglio di Stato, esprimendosi oggi ha ritenuto “non pretestuosa, considerata la complessità tecnica dei relativi elaborati”. Il collegio di giudici del Consiglio di Stato, presieduto da Giancarlo Montedoro, aggiunge che per qualificare la condotta di abuso di posizione dominante, si sarebbe dovuto dimostrare un pregiudizio arrecato al risultato di maggiore efficienza a beneficio del mercato e dei consumatori.
“Non è affatto dimostrato – scrivono i giudici – che la scelta di indire la gara per il territorio del singolo comune di Prato corrispondesse ad una soluzione più efficiente rispetto alla gara di ambito, ed anzi i dati acquisiti agli atti sono piuttosto in senso contrario”.
Nella sentenza, il Consiglio di Stato sottolinea che la separazione della rete avrebbe richiesto costi aggiuntivi (“e accordi ad hoc fra le società che gestiscono porzioni di impianti, in merito all’odorizzazione del gas distributo, alla regolazione della pressione di distribuzione e alla protezione catodica”). Secondo i giudici, “le motivazioni chehanno spinto il Comune di Prato alla gara limitata al proprio territorio si identificano, sia soggettivamente che oggettivamente, con la volontà di massimizzare i propri introiti, intento in sé del tutto lecito, ma all’evidenza diverso da quello di assicurare ai propri cittadini un servizio a prezzi più convenienti”.
Il legislatore nazionale aveva già introdotto la previsione di ambiti territoriali minimi fra il 2007 e il 2009, ma soltanto con l’entrata in vigore del decreto ambiti, il 1 aprile 2011, Prato fu accorpato in un unico ambito comprendente 15 comuni, tutti all’epoca serviti da Estra. Tuttavia, precedentemente a quella data, il 29 marzo del 2011, il comune di Prato aveva già bandito la propria gara unica, validata dal successivo decreto legislativo del 29 giugno 2011, secondo il quale le gare già pubblicate dai singoli comuni erano da ritenersi valide. La gara ha visto l’aggiudicazione del servizio a Toscana Energia, che è subentrata ad Estra.