27 Maggio 2019

Il Tar blocca l’ampliamento di Peretola: accolti i ricorsi di Comitati e Comuni della Piana, annullato il decreto di Via


Il Tar della Toscana ha accolto i ricorsi dei Comitati e dei comuni di Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, e ha annullato il decreto di VIA che a dicembre 2017 ha autorizzato l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. I giudici amministrativi hanno respinto le argomentazioni di Ministero dell’Ambiente e dei Beni culturali (firmatari del provvedimento di Via), di Enac, Toscana Aeroporti e Regione Toscana, favorevoli all’opera. Il Tar della Toscana ha accolto tre “pesanti” motivi di ricorso proposti dai comitati, rappresentati dagli avvocati Mauro Giovannelli, Guido Giovanelli e Luca Giagnoni. Il decreto di compatibilità ambientale è stato annullato perchè in sede di Via è stato presentato “un progetto parziale e comunque insufficiente a conseguire una compiuta valutazione degli impatti ambientali, essendosi rinviato detto giudizio alle fasi progettuali successive, devolvendo le attività di verifica della corretta esecuzione delle prescrizioni al costituendo Osservatorio Ambientale”.
Nella sentenza più volte i giudici criticano le carenze istruttorie del progetto presentato in sede di Via, e la decisione dei Ministeri di rimandare con robuste prescrizioni, alla progettazione esecutiva, valutazioni e analisi che dovevano essere necessariamente compiute prima, come lo studio di bird strike, quello sul rischio di incidente aereo, le soluzioni per far fronte al rischio idraulico e alla deviazione del Fosso Reale con tanto di sotto-attraversamento dell’autostrada, riorganizzazione dello svincolo dell’A11 per Sesto e Osmannoro, ricollocazione del lago di Peretola e di alcuni bacini del sito La Querciola, opere “di considerevole impatto ambientale”.
“E’ evidente – scrivono i giudici – che il progetto esecutivo sia, di per sé, deputato ad introdurre solo le specifiche, i dettagli, le modalità delle lavorazioni da svolgere, non potendo costituire il momento in cui effettuare “scelte progettuali” o nuove “valutazioni” circa gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali o in merito i rischi derivanti dall’esecuzione del progetto (si vedano ad esempio le prescrizioni numero 3, 4, 29, 33, 34, 46, 48 e 49)”.
Censure vengono mosse anche alla composizione dell’Osservatorio ambientale, istituito per vigilare sulle 70 prescrizioni dettate dal Ministero con il decreto di Via. Un osservatorio “a composizione mista dove è presente (con diritto di voto) lo stesso proponente ENAC e (senza diritto di voto) la società Toscana Aeroporti (e quindi il soggetto che gestisce l’aeroporto), mentre è stata esclusa dall’Osservatorio la presenza di ogni rappresentante dei Comuni ricorrenti, circostanza che ha impedito a questi ultimi di presentare specifici rilievi una volta approvati i progetti. Detta modalità di procedere – continua, ammonendo la sentenza – contrasta con la finalità primaria del procedimento di VIA, diretta com’è a dare concreta applicazione ai fondamentali principi di precauzione e prevenzione del diritto dell’ambiente”.

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