Anche i piccoli imprenditori, se non hanno un’autonoma organizzazione, non devono pagare l’IRAP e possono dunque avanzare domanda di rimborso della tassa pagata negli ultimi 4 anni.
Ad affermarlo sono ben 3 sentenze della Corte di Cassazione depositate il 13 ottobre (n. 21122, 21123 e 21124) che, di fatto, riaprono la “partita” fiscale per tutte le mini-imprese artigiane e dichiarano che queste imprese devono essere valutate con gli stessi criteri dei lavoratori autonomi.
La novità non è di poco conto e la Cna sta già predisponendo un servizio ad hoc per le aziende che saranno interessate dalle sentenze della Cassazione.
Secondo quest’ultima infatti, un piccolissimo imprenditore (ad esempio, un imbianchino, un tassista, un coltivatore diretto, un idraulico ecc.) sono esclusi dall’assoggettamento all’Irap a patto però che abbiano dotazioni limitate di beni strumentali.
Cosa significa? “la frase “automa organizzazione” si presta a diverse interpretazioni – spiega Enrico Aiazzi dell’ufficio fiscale della CNA – in pratica però, in questa casistica rientrano tutti gli imprenditori che hanno una dotazione limitata di beni strumentali, che non si avvalgono di personale dipendente, che non hanno collaboratori familiari o collaboratori esterni, ed inoltre che non usufruiscono di prestazioni di servizio esterne.
Le sentenze dunque ribadiscono quello che era stato già affermato per i lavoratori autonomi e ausiliari del commercio, tuttavia è chiaro che prima di presentare i rimborsi sarà necessario sottoporre le aziende interessate da questa novità ad una valutazione attenta dello status imprenditoriale e la nostra associazione sta già predisponendo un servizio specifico sia per analizzare ogni singolo caso che verrà sottoposto, sia per predisporre e presentare le richieste di rimborso dell’Irap che potranno essere retroattive di 4 anni”.
Visto che presentare l’istanza è necessario per evitare che si possa perdere il diritto all’ottenimento della restituzione dell’Irap già versata, Rete Impresa Italia ha già chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire i “limiti” del tributo regionale e di definire precisi indirizzi operativi sia ai loro uffici che agli operatori economici.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Fiscale CNA al numero 0574/578513 o inviare una mail a enrico.aiazzi@po.cna.it